Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica).

      1. Il Governo, sentita la Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

          b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

          c) trasformazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica in fondazioni di diritto privato;

          d) omogeneità di organizzazione, anche sotto il profilo delle procedure di nomina e del riassetto delle competenze e del funzionamento degli organi, tra i quali sono obbligatoriamente previsti:

              1) il presidente, che svolge la funzione di legale rappresentante della fondazione e di presidente del consiglio di amministrazione, eletto dal consiglio stesso nell'ambito dei suoi componenti;

              2) il consiglio di amministrazione, costituito fino a un massimo di nove membri, designati dai fondatori, anche privati, in proporzione alle risorse corrisposte al patrimonio della fondazione, con poteri di indirizzo e di gestione, cui spetta l'approvazione del programma di attività e dei bilanci e la nomina e la revoca del direttore generale e del direttore artistico;

              3) il collegio dei revisori dei conti, che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dal codice civile;

              4) il direttore generale, che predispone i bilanci per la loro presentazione al

 

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consiglio di amministrazione, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività della fondazione e il personale, e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

              5) per le fondazioni lirico-sinfoniche, il direttore artistico, individuato tra direttori d'orchestra e compositori di comprovata professionalità, ovvero tra registi o personalità di comprovata competenza teatrale, che predispone i programmi di attività artistica ed è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione degli obiettivi del programma artistico e del prodotto finale;

          e) previsione, per gli organi di cui alla lettera d), della più ampia autonomia decisionale e di adeguati requisiti di professionalità per i componenti;

          f) razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale e nuova disciplina del commissariamento;

          g) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso il ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti, ovvero di organi;

          h) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle risorse umane.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere almeno settanta giorni prima della data di scadenza del termine di cui al comma 1, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla loro assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le

 

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medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
      4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.